Art. 2.
(Sessione suppletiva di concertazione).

      1. La mancata accettazione da parte del COCER dello schema di provvedimento elaborato a conclusione della sessione di concertazione è formalizzata con delibera motivata, votata a maggioranza qualificata, ed è trasmessa per il tramite del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
      2. La concertazione sullo schema di provvedimento di cui al comma 1 è rinviata ad una ulteriore sessione suppletiva della durata di quindici giorni da tenere non prima di dodici mesi dalla data del rinvio.